In caso di ritardo superiore alle ore cinque il passeggero ha facoltà di rinunciare al viaggio con conseguente diritto al rimborso e ad una compensazione pecuniaria (ex Reg. UE n. 261/04) pari a € 250 per i voli destinati a coprire una distanza inferiore a km 1.500,00 e pari a € 400 per i voli destinati a coprire distanze superiori.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, nelle due misure sopra indicate ma non quello al rimborso, spettano anche se il ritardo è superiore alle tre ore.
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia riesca a dimostrare che non è responsabile del ritardo perché questo, ad esempio, è dipeso da cause di forza maggiore quali condizioni meteo avverse, scioperi del personale di aria o di terra.
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